Sulla validità della querela presentata da soggetto non legittimato, successivamente ratificata dal titolare del diritto: Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza n. 35023/2020.

Con la presente pronuncia, la Corte di Cassazione – decidendo sul ricorso presentato dal sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di un imputato per difetto della condizione di procedibilità, avendo ritenuto invalido l’atto di querela presentato da un soggetto non legittimato, sebbene poi ratificato tempestivamente dal titolare del diritto di querela – ha (ri)affrontato il tema della efficacia della querela oggetto di successiva (e tempestiva) ratifica da parte del titolare del diritto.

Richiamando infatti un orientamento risalente (ma consolidato) della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 1203 del 14/10/1980, Rv. 147652; Sez. 2, n. 9711 del 03/03/1978, Rv. 139740), la Corte ha ribadito come la querela – tempestivamente e ritualmente presentata da soggetto non legittimato nell’interesse del soggetto legittimato – ha piena efficacia se successivamente sia intervenuta la ratifica da parte del titolare del diritto, che opera ex tunc.

Principio quest’ultimo che ha trovato conferma anche di recente in una pronuncia della Cassazione (Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 4937/2010), investita della problematica legata alla validità di un atto di querela che invece di esporre le ragioni a fondamento dell’atto ed esprimere un’autonoma volontà punitiva nei confronti del querelato, si limitava a richiamare altro atto contenente le predette informazioni e manifestazioni di volontà, tuttavia invalido perché presentato da persona non legittimata.

Deve escludersi infatti che le modalità di presentazione della querela siano sottoposte a rigide formalità: in applicazione di detto principio, sono state ritenute valide querele presentate alla polizia giudiziaria, prive di sottoscrizione, purché successivamente ratificate (Sez. 5, n. 17681 del 13/01/2010, Rv. 247221; Sez. 6, n. 4897 del 24/10/2003, dep. 2004, Rv. 227915; Sez. 7, n. 31646 del 28/05/2002, Rv. 222839); parimenti si è ritenuto che la ratifica come querela di una precedente denunzia sia sufficiente per configurare l’atto come querela non essendo necessario, a tal fine, l’uso di formule sacramentali (Sez. 3, n. 2629 del 06/10/1981, Rv. 152696).

E ciò in quanto la ratifica di un atto precedente implica necessariamente il recepimento integrale del suo contenuto e delle manifestazioni di volontà in esso espresse, con la conseguenza che, attraverso la ratifica, il soggetto ratificante esprime – anche nel caso in cui l’atto ratificato provenga da un terzo – la volontà di farlo proprio e di confermare quanto in esso contenuto; a nulla rilevando il fatto che l’atto ratificato sia invalido, in quanto il suo recepimento riguarda il contenuto e non anche i requisiti di validità sostanziale e formale, che dovranno essere valutati in relazione al sopravvenuto atto di ratifica.

Sulla validità della querela presentata da soggetto non legittimato, successivamente ratificata dal titolare del diritto: Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza n. 35023/2020.
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