Guida in stato di ebbrezza e veicolo fermo al momento del controllo.
Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza n. 13599/2025.
La sentenza n. 13599/2025 della Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) nell’ipotesi in cui, al momento del controllo, il veicolo risulti fermo.
La decisione si colloca nel solco di un orientamento consolidato, che valorizza una nozione ampia di “circolazione” e considera la “fermata” come fase integrante della stessa:
- Cass. pen., Sez. IV, 23 gennaio 2024, n. 4931, Bonato, Rv. 285750:
la Corte ha affermato che, ai fini della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non rileva che il veicolo sia fermo al momento del controllo, poiché la “fermata” integra una fase della circolazione. La vicenda riguardava un conducente sottoposto ad alcoltest mentre il veicolo si trovava in “fermo tecnico”, essendo uscito di strada a seguito di un sinistro. - Cass. pen., Sez. IV, 25 gennaio 2018, n. 21057, Ferrara, Rv. 272742:
in un caso di auto in sosta sulla carreggiata autostradale, all’interno della quale l’imputato veniva trovato in stato di incoscienza, con una bottiglia di superalcolici vuota, la Corte ha precisato che il principio per cui la “fermata” costituisce una fase della circolazione vale anche quando la fermata si traduca in una sospensione della marcia protratta nel tempo, ovvero in una vera e propria sosta. - Cass. pen., Sez. IV, 7 marzo 2013, n. 45514, Pin, Rv. 257695; 25 settembre 2007, n. 37631, Savoia, Rv. 237882:
decisioni che, in via generale, hanno chiarito come la “fermata” rientri a pieno titolo nella nozione di circolazione, escludendo che la momentanea stasi del veicolo possa, di per sé, elidere la configurabilità della condotta di guida.
Richiamando la giurisprudenza già formatasi sul tema, la Corte ribadisce che:
- ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 186 C.d.S. non assume rilievo che il veicolo, al momento dell’accertamento, sia fermo oppure in movimento;
- in materia di circolazione stradale, la “fermata” deve essere considerata una fase della circolazione, sicché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, che il veicolo condotto dall’imputato – risultato positivo all’alcoltest – fosse, al momento del controllo, in quiete o in marcia.
Non è dunque il dato statico “veicolo fermo/veicolo in moto” a essere decisivo, bensì la sussistenza di una condotta di guida (anche immediatamente precedente al controllo) in stato di ebbrezza.
Le motivazioni della Corte muovono da una lettura funzionale dell’art. 186 C.d.S., secondo cui la circolazione è intesa come fenomeno complesso e unitario, che comprende:
- la marcia del veicolo;
- le manovre di arresto;
- la fermata e, in talune condizioni, la sosta.
L’elemento materiale del reato di guida in stato di ebbrezza non richiede che il veicolo sia “in corsa” al momento del controllo: è sufficiente dimostrare che il soggetto abbia assunto la conduzione del veicolo in condizioni di ebbrezza e che il mezzo sia inserito (o sia stato appena inserito) nella dinamica della circolazione.
In tale prospettiva, l’arresto momentaneo del veicolo, dovuto a esigenze di traffico, a necessità personali o ad altre ragioni contingenti, non interrompe la “sequenza circolatoria” ai fini dell’art. 186 C.d.S.: persino una sospensione più prolungata della marcia, sconfinante nella “sosta”, può rientrare nell’alveo della circolazione quando sia funzionalmente connessa all’utilizzo del veicolo sulla via pubblica o su area a essa equiparata.
In conclusione, la sentenza n. 13599/2025 conferma, in linea di continuità con i precedenti, che la “fermata” – e, in certe condizioni, anche la “sosta” – costituisce una fase della circolazione e non elide la configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza.


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