Con la presente sentenza, la Corte di Cassazione – in tema di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti – ha sinteticamente ribadito un principio ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 4931 del 23/01/2024, B.B., Rv. 285750; Sez. 4, n. 21057 del 25/1/2018, Ferrara, Rv. 272742, che, con riferimento al caso di un’auto in sosta su carreggiata autostradale all’interno della quale veniva trovato l’imputato in stato di incoscienza e una bottiglia di superalcolici vuota, ha precisato che tale principio vale anche quando la fermata si tramuti in una sospensione della marcia protratta nel tempo, ovvero in una sosta; Sez. 4, n. 45514 del 7/3/2013, Pin, Rv. 257695; Sez. 4, n. 37631 del 25/9/2007, Savoia, Rv. 237882), secondo il quale per la configurabilità del reato non assume rilievo la circostanza che al momento dell’accertamento del fatto il conducente del veicolo sia fermo o in movimento.
E ciò in quanto in materia di circolazione stradale deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione, essendo del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, che il veicolo condotto dall’imputato fosse – al momento dell’effettuazione del controllo – fermo ovvero in moto.